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Aree tematiche >> Sicurezza cantieri
Se hai dei quesiti, dubbi o necessità di chiarimenti sul tema invia una mail a info@ap2000,org un nostro tecnico ti risponderà                   
 
 GUIDA ALL’APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 81/08

(aggiornata al d.lgs. n. 106 del 2009 e , legge n. 88 del 2009)

NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI.

 

Il testo di questo documento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo
della legge in vigore.
· Visto il testo Unico Sicurezza D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, entrato in vigore il 15 maggio 2008, che modifica i precedenti D.Lgs n. 494/96 e n. 528/99, concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili
· Vista la raccolta delle linee guida per i cantieri temporanei e mobili elaborate nell’anno 2007 dall’ ASL MI 3, in collaborazione con le associazioni di professionisti tecnici del territorio
· Vista la Legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Counita' europee - Legge comunitaria 2008. (09G0100)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009
· Visto il DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106. “Disposizioni integrative e correttive del decre- to legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
la A.S.L. della provincia di Monza e Brianza, nelle persone del Direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Dr. Roberto Cecchetti e del Responsabile Vigilanza nei cantieri Dr. Tullio Quaianni, si è fatta promotrice di predisporre una guida al titolo IV capo I D.Lgs n. 81/2008:  cantieri temporanei o mobili; chiedendo la partecipazione degli Ordini professionali e delle Associazioni di Professionisti tecnici della provincia di Monza e della Brianza.
La partecipazione alla stesura di questo documento è stata condivisa da:
· Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Monza 
· Ordine Ingegneri della provincia di Monza e della Brianza
· Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Monza e della Brianza
· Associazione Archingeo di professionisti tecnici di Carate Brianza
· Associazione AP2000 Professionisti edilizia e territorio di Seregno
· Associazione Professionisti Giussano Civitas.pro ambiente e territorio di Giussano
· Circolo Interprofessionale Architetti Geometri Ingegneri di Cesano Maderno
· Circolo Interprofessionale Architetti Geometri Ingegneri Periti edili Alta Brianza 
· Associazione Quadrifoglio 50 Architetti Monza e Brianza di Monza
PREMESSA ALLA GUIDA
La guida è stata redatta con lo scopo di suggerire le procedure di processo dell’attività del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE), con l’indicazione delle modalità operative per esercitare in modo efficace tale attività.
La procedura non sostituisce i contenuti della norma in vigore, ma può essere uno strumento operativo che orienta il Coordinatore all’ottemperare ai dispositivi normativi.

GUIDA ALLO SVOLGIMENTO DELLLE MANSIONI DEL CSP

GUIDA ALLO SVOLGIMENTO DELLLE MANSIONI DEL CSE

ALTRE LINEE GUIDA

linee  guida adeguamento macchine.pdf 

linee guida DPI anticaduta.pdf  

Linee guida giubbotti.pdf 

Linee Guida Ispesl  - attrezzature da lavoro.pdf 

Linee guida Ispesl - funi.pdf 

Linee guida Ispesl - istallazione impianti ascensori.pdf 

Linee guida Ispesl - movimentazione carichi.pdf 

Linee Guida Ispesl - protezione bordi.pdf 

Linee guida Ispesl - rumore.pdf 

Linee guida Ispesl - scale portatili.pdf 

Linee guida Ispesl - sistemi di arresto cadute dall'_alto.pdf 

Linee guida regione lombardia.pdf 

Linee guida rumore vibrazioni.pdf





Sicurezza nei cantieri: il coordinatore è obbligatorio


 Già nelle nostre linee guida davamo indicazione che anche se per effetto della legge n° 88/209 sembrava che manutenzioni e Dia NON fossero oggetto per effetto degli altri articoli del DL81 smi il CSE aperto il cantiere e costatata la necessità del PSC fermava tutto e redigeva il PSC

A ulteriore prova di quanto da noi sostenuto con Asl, Ordine Architetti Mb, Ordine Ingegneri Mb, CPT, Collegio Geometri Mb, Associazioni ecc, adesso abbimao anche conferma da una sentenza che vi riportiamo al fine di fugare gli ultimi dubbi. 
 

Nessuna deroga, per nessuna condizione: in un cantiere è sempre obbligatoria la presenza di un coordinatore per la sicurezza, anche se ai lavori - e in fase progettuale - sono chiamate più imprese.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ribadisce il proprio orientamento e, nel recente procedimento C-224/09 (la sentenza depositata è stata depositata il 7 ottobre scorso), stabilisce che "un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, prima dell'esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari".

 

L'intervento in merito era stato sollecitato dal Tribunale di Bolzano, che aveva sollevato la questione riguardante la conformità di alcune norme italiane - in particolare l'articolo 90 del Testo Unico (là dove si consente una deroga all'obbligo per il committente di nominare un coordinatore per la sicurezza, nonché nella parte in cui prevede l'obbligo di redigere un piano di sicurezza solo nel caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più

imprese) - e quanto, invece, disposto dall'articolo 3 della Direttiva 92/57/Cee del 24 giugno 1992 (riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili).

 

I Giudici comunitari hanno confermato il proprio orientamento - già espresso nella sentenza 25 luglio 2008, causa C-504/06, Commissione/Italia -, evidenziando come la direttiva stabilisca senza possibilità di dubbio l'obbligo di nominare questa figura professionale anche in un cantiere in cui sono presenti più aziende e che tale obbligo non prevede alcun tipo di deroga. Per quanto riguarda l'ambito specifico relativo al piano di sicurezza e di salute, la direttiva autorizza gli Stati membri - solo a seguito di una consultazione delle parti sociali - a derogare all'obbligo di redigerlo soltanto nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari (quali quelli enumerati nella direttiva) o di lavori per i quali è richiesta una notifica preliminare.

 

fonte: Inail

18 ottobre 2010



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